Cessione di fotografie artistiche: IVA agevolata solo per autori, eredi e legatari

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiare l’aliquota IVA applicabile alla cessione di fotografie considerate “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2025, n. 140).

Il quesito è posto da una Società operante nel settore della realizzazione e vendita di opere d’arte, inclusi dipinti, disegni, illustrazioni e fotografie d’arte in negozi e gallerie in Italia.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate si basa sul presupposto che le fotografie in questione abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerate opere e oggetti d’arte.

 

Al riguardo L’Agenzia cita il n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di “oggetti d’arte”. La norma specifica che tale aliquota ridotta si applica, tra gli altri, agli oggetti d’arte ceduti “dagli autori, dai loro eredi o legatari”.

 

La definizione di “oggetti d’arte” richiamata dal D.L. n. 41/1995, lettera a), include le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Questa definizione è coerente con quanto previsto dalla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), Allegato IX, parte A, punto 7).

La Corte di Giustizia (sentenza C-145/18, citata anche dall’Istante) ha confermato che per essere considerate oggetti d’arte ammissibili all’aliquota ridotta, le fotografie devono rispettare i criteri oggettivi di essere eseguite dall’autore, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio come la valutazione del loro carattere artistico da parte dell’amministrazione.

 

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la normativa vigente (n. 127-septiesdecies) limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate esclusivamente dagli autori, dai loro eredi o legatari, osservando che la possibilità per gli Stati Membri di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte in altri casi (come quelle effettuate da soggetti diversi dall’autore, ma che li abbiano importati o ricevuti dall’autore) era prevista dall’articolo 103 della Direttiva IVA, ma tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalla nuova Direttiva UE 2022/542.

 

Allo stato attuale, dunque, per l’articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta non inferiore al 5% «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’allegato IX, parti A, B e C». Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Nello stesso tempo l’articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d’arte» gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».

 

L’Agenzia menziona anche la Legge n. 111/2023 che, all’articolo 7, nel fissare i “Principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto” delega, tra l’altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione». Tuttavia, tale disposizione a oggi non risulta attuata.

 

Pertanto, in attesa dell’attuazione della legge delega, l’Agenzia conclude che l’aliquota IVA ridotta del 10% non può essere riconosciuta alla Società istante, poiché la normativa attuale (n. 127-septiesdecies), in conformità con gli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA, limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate “dagli autori, dai loro eredi o legatari”. Visto che, nel caso di specie, la cessione è effettuata dalla Società (il datore di lavoro dell’artista), non si rientra nel perimetro di questa condizione, e pertanto si applica l’aliquota IVA ordinaria.

Contratto di soccida: le implicazioni sulla gestione contributiva delle parti

Forniti chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione dell’istituto (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 94).

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito l’inquadramento degli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.

In particolare, tale contratto di cui agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.

Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del D.Lgs. n. 102/2005.

In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:

– la soccida semplice (articolo 2171 del Codice civile);

– la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice civile);

– la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del codice civile).

Inoltre, nella circolare viene anche descritta una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, ovvero la soccida monetizzata.

L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:

– la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
– la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.

CCNL Carta Industria: resoconto 4° incontro per il rinnovo contrattuale

La Parte datoriali ha chiesto la modifica di alcuni articoli contrattuali. Le OO.SS. spingono per concretizzare i punti della piattaforma

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Chimici Carta e Stampa hanno reso noto, con un comunicato del 21 maggio scorso, l’esito del 4° incontro per il rinnovo del CCNL Carta Industria tenutosi il 20 maggio. Il contratto per i cartai cartotecnici è scaduto il 31 dicembre 2024.

 

Nel corso dell’incontro la delegazione aziendale ha chiesto la modifica di svariati articoli del CCNL, tra cui i cambi turno, il passaggio di mansioni, la flessibilità dell’orario di lavoro, l’aumento causali per il lavoro straordinario, l’aumento delle ore di straordinario obbligatorio, la modifica del comporto relativo alla malattia e l’introduzione di nuovi articolati contrattuali tra cui la programmazione dei giorni per i permessi 104 e la formazione obbligatoria da fruire fuori dall’orario di lavoro.

 

Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno espresso il proprio disappunto per le richieste avanzate, precisando che si deve procedere spediti sui punti previsti dalla piattaforma sindacale, tra cui spiccano: salute e sicurezza; tempo di vestizione; temi dell’orario di lavoro. Oltre, ovviamente, al recupero del potere d’acquisto per i lavoratori del settore che hanno subito un notevole scostamento per gli anni 2021/2022. Nel frattempo, procede il lavoro della Commissione tecnica sull’aggiornamento della classificazione professionale.

 

I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 24 giugno e per il 3 luglio. 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue la trattativa di rinnovo

La delegazione delle Cooperative ha presentato una nuova proposta economica al tavolo delle trattative

Il 20 maggio 2025 si è tenuto un nuovo incontro, presso la sede di Lega Coop, per la trattativa di rinnovo del contratto collettivo di settore. La parte datoriale, sulla base delle osservazioni poste dalle sigle sindacali, ha presentato una proposta inerente alla struttura contrattuale in ambito economico.

Pertanto, come richiesto dalle Organizzazioni sindacali, è stato eliminato il CAP, che nella versione precedentemente presentata avrebbe costituito un taglio degli aumenti in caso di IPCA elevata. Inoltre, sempre sul versante economico, oltre a confermare quanto già stabilito in tema di previdenza complementare e benefits, è stata presentata una proposta sull’elemento perequativo inerente sia alla parte economica sia alla struttura di erogazione, che verrà approfondita meglio in seguito. 

L’incontro, ha permesso alla delegazione trattante di esprimere una valutazione positiva dell’andamento della trattativa in atto, anche in virtù degli avanzamenti avvenuti, manifestando alla controparte che le disponibilità economiche, che riguardano i minimi retributivi, non sono ancora sufficienti. 

La trattativa di rinnovo proseguirà nella giornata di lunedì 26 maggio 2025.

 

CCNL Edilizia Artigianato: siglato l’accordo di rinnovo



Rinnovato il contratto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini


In data 20 maggio 2025, le Parti sociali Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato Edilizia, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato il verbale di accordo per il rinnovo del contratto di settore. Tale accordo decorre dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2028 e si applica ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° maggio 2025 o successivamente instaurati.


Si riportano i nuovi minimi retributivi stabiliti a seguito dell’incremento retributivo concordato pari a 178,00 euro a parametro 100 (operaio comune).


















































Livelli 1° maggio 2025 1° gennaio 2026 1° gennaio 2027 1° gennaio 2028
2.147,21 2.218,96 2.290,71 2.358,36
1.912,08 1.975,08 2.038,08 2.097,48
1.593,54 1.646,04 1.698,54 1.748,04
1.485,23 1.533,88 1.582,53 1.628,40
1.381,22 1.426,72 1.472,22 1.515,12
1.239,90 1.280,15 1.320,40 1.358,35
1.062,30 1.097,30 1.132,30 1.165,30

CCNL Pompe funebri: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio complessivo di 204,50 euro 

Nei giorni scorsi Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo applicabile al personale dipendente delle imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2024.

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno stabilito incrementi economici, con un aumento medio complessivo di 204,50 euro. Tra le rilevanti modifiche normative sottoscritte per l’avanzamento delle tutele sociali e di genere si segnala l’incremento di 2 mesi del congedo retribuito al 100% per le vittime di stalking inserite in percorsi di protezione e l’incremento al 70% della retribuzione per il trattamento di malattia dal 181° al 270° giorno e del periodo di comporto di malattia a 18 mesi per persone con invalidità riconosciuta almeno al 67%.

Il contratto sarà illustrato nell’ambito delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori i quali si esprimeranno sui contenuti al fine dello scioglimento della riserva entro il 30 giugno. 

Ebac: nuovo Bonus Apa

L’indennità viene erogata nella misura una tantum pari a 500,00 euro

L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria, ha riconosciuto un’indennità una tantum pari a 500,00 euro, assoggettata a ritenuta fiscale pari al 23%, a favore dei dipendenti che abbiano compiuto 8 anni di servizio continuativi presso la stessa impresa e successivamente dopo altri 4 anni.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. Alla prima richiesta effettuata, sia il lavoratore che l’impresa devono avere una continuità di iscrizione e contribuzione di almeno 36 mesi.

Per accedere al Bonus APA, il lavoratore non deve aver fruito della medesima indennità prevista dai regolamenti precedenti EBAC.

La richiesta di indennità, va presentata su apposito modello da inviare a mezzo PEC personale, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire il trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete (Agenzia delle entrate, risposta 19 maggio 2025, n. 136).

La società istante rappresenta di essere un contratto di rete, dotato di soggettività giuridica. La ”rete” è una tipologia di associazionismo imprenditoriale, su base contrattuale, che permette alle singole imprese aderenti (cosiddette retiste) di collaborare tra loro.
Tra gli obiettivi principali della rete figura l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane al fine di raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.
In questo contesto, e a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sul trattamento IVA del distacco di personale e della successiva introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/ 2024, la Società chiede quale sia il trattamento IVA della codatorialità, prevista dall’articolo 30, comma 4-­ter del D.Lgs. n. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

L’Agenzia premette che nel nostro ordinamento non esiste una definizione di codatorialità. Questa lacuna è stata colmata dalla Corte di Cassazione, che ha definito la codatorialità come una situazione di fatto che si crea all’interno dei gruppi societari, dove un dipendente lavora per più imprese (datori di lavoro). Gli elementi caratterizzanti individuati dalla Cassazione includono l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del datore formale e la condivisione della prestazione per soddisfare un interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i poteri datoriali diventando datori sostanziali. In sintesi, per la Suprema Corte, a fronte dell’unicità del rapporto, il lavoratore presta servizio indifferentemente e contemporaneamente per due o più datori, e la sua opera non può essere distinta tra l’interesse di uno o dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto. Questa è definita codatorialità atipica, di elaborazione giurisprudenziale, riscontrabile nei gruppi di imprese.
A questa si contrappone la codatorialità tipica, prevista dal legislatore specificamente per le reti di imprese dall’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, una norma speciale che ammette la codatorialità nelle reti d’impresa a condizioni che non includono gli elementi costitutivi individuati dalla Cassazione per i gruppi societari.
L’Agenzia evidenzia la differenza tra gruppi societari e reti d’impresa: nei gruppi, l’interdipendenza si realizza tramite attività di direzione e coordinamento (ex articolo 2497 c.c.), mentre nelle reti d’impresa si realizza tramite l’attuazione del programma comune di rete, che presuppone un obiettivo condiviso tra le associate. Il contratto di rete ha lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività individuale e collettiva degli imprenditori, attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni/prestazioni o l’esercizio comune di attività. Può prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune per la gestione.
La condizione per l’utilizzo della codatorialità nelle reti d’impresa, secondo il comma 4-ter, è la previsione nel contratto di rete delle regole di ingaggio dei dipendenti, elemento non presente nei requisiti della codatorialità atipica giurisprudenziale.

 

L’Agenzia chiarisce che il comma 4-ter consente alle reti di utilizzare sia il distacco di personale che la codatorialità. Sebbene entrambi siano strumenti per realizzare il programma di rete, sono istituti differenti con effetti diversi.
Nel distacco, il datore di lavoro mette temporaneamente lavoratori a disposizione di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo. Il rapporto è bilaterale tra impresa distaccante (che resta datore) e impresa distaccataria.
La codatorialità implica il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese della rete come datori di lavoro per soddisfare un interesse della rete (il programma comune). È un assetto stabile, e non è caratterizzato dalla bilateralità del rapporto datore-dipendente, potendo il dipendente avere più datori.

 

Anche se spesso sono individuate una o due imprese referenti per gli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, nella codatorialità:

  • tutte le imprese retiste possono essere datori di lavoro dei dipendenti che hanno accettato le regole di ingaggio e hanno l’obbligo di lavorare per tutti i co-datori;
  • tutti i co-datori sono responsabili in solido per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con facoltà di regresso nei confronti degli altri per la quota di costo anticipata.

Intesa in questi termini, la codatorialità non presenta gli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia UE a considerare il distacco di personale rilevante ai fini IVA nella sentenza C-94/2019. In particolare, non è rinvenibile il requisito della sinallagmaticità.
Secondo i giudici europei, il distacco rileva ai fini IVA se c’è un nesso diretto tra le prestazioni, per cui “le due prestazioni si condizionano reciprocamente”. Il pagamento da parte dell’impresa distaccataria costituisce la controprestazione per il distacco. L’importo del corrispettivo è irrilevante.
Nella codatorialità non esiste un simile nesso sinallagmatico. Le imprese che accettano le regole di ingaggio nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di competenza del pagamento dello stipendio. Pertanto, si parla di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente. Tale rimborso serve essenzialmente a imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale in proporzione all’effettivo contributo ricevuto dal lavoratore.

In linea con quanto chiarito nella circolare n. 5/E/2025, si tratta quindi di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

ANF: i nuovi livelli reddituali

Comunicati gli importi dell’Assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 (INPS, circolare 19 maggio 2025, n. 92).

Con la circolare in commento, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) alle diverse tipologie di nuclei decorrenti dal 1° luglio 2025.

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2024 e l’anno 2023, è risultata pari a + 0,8%.
Conseguentemente, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli ANF.
Nella circolare in commento vengono pubblicate in allegato le tabelle 9, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Ebac: riconosciuto il Bonus nascite

Dal 2 maggio, per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ente, è attivo il premio natalità

L’Ente Bilaterale Artigianato della Calabria ha previsto, a favore dei dipendenti, un contributo una tantum dal valore di 350,00 euro per ogni nascita, adozione o affidamento pre-adottivo di un minore. 

La prestazione economica, riconosciuta ad uno solo dei genitori se entrambi risultano iscritti, non rileva ai fini fiscali, in quanto non inquadrabile in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. 

Per accedere al contributo, il dipendente iscritto dovrà avere una regolarità di iscrizione/contribuzione all’Ente, di almeno 12 mesi. La domanda deve essere presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec del lavoratore ovvero tramite uno sportello territoriale dei sindacati Cgil, Cisl Uil, entro 6 mesi dalla nascita o adozione del figlio. 

E’ necessario allegare all’istanza i seguenti documenti:

– copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– certificato di nascita o documento attestante l’adozione;

– ultima busta paga disponibile da cui si evince che il lavoratore è ancora in forza; 

– autocertificazione attestante lo stato di famiglia. 

Il contributo verrà liquidato, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziate da EBAC, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall’eventuale integrazione documentale.