Novità IRPEF 2025, lavoro dipendente, detrazioni, welfare: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

La circolare del 16 maggio 205, n. 4/E, dell’Agenzia delle entrate illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024 e dalla Legge  di bilancio 2025 in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

Misure concernenti l’IRPEF

La Legge di bilancio 2025 stabilizza, a regime, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e le relative aliquote, già introdotta temporaneamente per il 2024.
Le aliquote per scaglioni di reddito sono le seguenti:

– 23% fino a 28.000 euro;

– 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

– 43% oltre 50.000 euro.

 

Viene stabilizzato l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato.

La detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro.

Tale modifica comporta l’ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente includono, tra gli altri, i compensi dei soci di cooperative, indennità e compensi da terzi per incarichi legati al lavoro dipendente, borse di studio (se non legate a rapporti di lavoro dipendente), compensi per uffici/collaborazioni senza vincolo di subordinazione ma continuativi, e compensi per lavori socialmente utili.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e pertinenze. Nel calcolo del “reddito di riferimento” per le agevolazioni fiscali, si tiene conto anche dei redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario, quota ACE, e mance tassate con imposta sostitutiva. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, il reddito effettivo è considerato per la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici.
Viene stabilizzato il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Il citato trattamento può esse riconosciuto se l’imposta lorda (determinata su redditi di lavoro dipendente e assimilati specificati) è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Questa riduzione mira a neutralizzare l’incremento della detrazione per non escludere alcuni soggetti dal beneficio.

Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

La Legge di bilancio 2025 introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati) ai commi 4 e seguenti. In particolare, ai titolari di redditi di lavoro dipendente il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’ammontare di tale somma è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base all’importo del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, ove il reddito di lavoro dipendente:
− non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1%;
− sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3%;
− sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8%. 

 

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non oltre i 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro e che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono automaticamente la somma e l’ulteriore detrazione, senza richiesta del lavoratore. L’attribuzione avviene sulle retribuzioni erogate, anche comprensive di quote arretrate. Il sostituto verifica la spettanza in base al reddito previsionale annuale e ai dati comunicati dal lavoratore.

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza e recuperano gli importi non dovuti. Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avviene in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile post-conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto, il recupero è in un’unica soluzione. Se il sostituto non può recuperare (per incapienza o cessazione), il lavoratore deve restituire l’importo nella dichiarazione dei redditi. Il credito maturato dal sostituto per l’erogazione della somma non imponibile viene compensato tramite F24.

 

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

Il comma 11 della Legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.

La detrazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni è ora limitata a quelli di età inferiore ai 30 anni, a meno che non siano disabili. Viene esteso il riconoscimento della detrazione anche ai figli affiliati e ai figli conviventi del coniuge deceduto. Per il genitore superstite che non convive con il figlio del coniuge deceduto, la detrazione maggiore prevista per il primo figlio in assenza dell’altro genitore non si applica.
La detrazione per gli altri familiari a carico è ora limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.
Le modifiche all’articolo 12 del TUIR relative ai familiari a carico hanno effetto anche sulle altre disposizioni che rinviano a tali soggetti, limitando la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni per oneri/spese sostenuti nell’interesse di familiari diversi dal coniuge non separato e dagli ascendenti conviventi fiscalmente a carico
Le misure di welfare aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, che prevedono esclusione dal reddito di lavoro dipendente, si intendono riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR nella nuova formulazione. Sono pertanto escluse solo le misure in favore di coniuge non separato, ciascun figlio (indipendentemente dall’età ai fini welfare/deduzioni oneri per effetto dell’articolo 12 comma 4-ter, purché fiscalmente a carico dove richiesto) e ascendenti.
Le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero. 

 

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale
È stato adeguato il termine per le Regioni e Province autonome per modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale regionale per il 2025 al 15 aprile 2025 per garantirne la coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF prevista dalla Legge di bilancio 2025. 

Non imponibilità contributi rischio non autosufficienza
L’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.2), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di Dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Nello specifico, la disposizione ha previsto una modifica dell’attuale regime di non concorrenza, sotto il profilo soggettivo, estendendolo ai
familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12, vale a dire i familiari fiscalmente a carico.

 

Criteri di determinazione valore beni/servizi del datore di lavoro
È stato modificato il criterio per determinare il valore dei beni e servizi prodotti o scambiati dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti. Il valore è ora determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro86. Resta fermo il limite generale di non imponibilità di 258,23 euro per il valore complessivo di beni e servizi.

Compensi straordinari comparto sanitario
Il comma 354 della Legge di bilancio 2025 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN.

 

Premi di produttività
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato e partecipazione agli utili (disciplinata dall’articolo 1, cc. 182-188, L. n. 208/2015) è ridotta dal 10% al 5% anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027. Tale riduzione si applica fino a un importo di 3.000 euro lordi per dipendenti del settore privato.

 

Misure fiscali per il welfare aziendale
Viene introdotto un regime temporaneo (per i primi due anni dalla data di assunzione) di non concorrenza al reddito, fino a un limite complessivo di 5.000 euro annui, per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025. Questo beneficio spetta ai dipendenti con reddito di lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro, che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, se questo dista più di cento chilometri dal comune di precedente residenza. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fiscali sul canone di locazione solo per la parte eccedente il rimborso del datore di lavoro. L’importo rimborsato concorre alla determinazione del reddito per la parte eccedente i 5.000 euro annui. Il lavoratore deve autocertificare la residenza e il trasferimento deve avvenire entro il termine del conguaglio o cessazione rapporto. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare che le spese non sono state rimborsate da altri datori di lavoro.

 

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, i limiti di non concorrenza al reddito dei fringe benefits (valore dei beni ceduti e servizi prestati) sono innalzati: a 1.000 euro in generale e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. La condizione per il limite di 2.000 euro si verifica se i figli sono fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 comma 2 TUIR, anche se non rientrano nei nuovi limiti di età per la detrazione. L’agevolazione di 2.000 euro spetta per intero a ciascun genitore se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi115. Se il limite di 1.000 o 2.000 euro è superato, l’intero ammontare concorre a formare il reddito. Il datore di lavoro applica l’aumento a 2.000 euro previa dichiarazione del lavoratore che attesti di averne diritto e indichi il codice fiscale dei figli.

Detassazione lavoro notturno/straordinario settore turistico-alberghiero
Per il personale dipendente del settore privato impiegato in strutture turistico-alberghiere, ricettive e termali e della somministrazione di alimenti e bevande, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. Il beneficio si applica alle prestazioni rese nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che attesta il reddito 2024 e può recuperare l’importo erogato tramite compensazione.

 

Detassazione delle mance settore ricettivo/somministrazione
Vengono apportate modifiche al regime di tassazione sostitutiva sulle mance. L’ammontare massimo delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva sale al 30% del reddito (dal 25%). Il limite di reddito complessivo di lavoro dipendente per accedere al regime nell’anno successivo sale a 75.000 euro (da 50.000 euro).

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: illustrata la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. puntano all’adeguamento salariale all’indice inflattivo e alla valorizzazione delle professionalità

Uiltucs-Uil ha reso noto l’esito del 1° incontro per il rinnovo del CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate tenutosi il 6 maggio scorso con Assofarm. Nel corso della riunione le OO.SS. hanno illustrato la piattaforma rivendicativa inviata all’Associazione datoriale nel mese di febbraio, a seguito dell’approvazione ottenuta nelle assemblee territoriali e nel coordinamento nazionale unitario.

 

Nel corso del dibattito Uiltucs, Filcams e Fisascat hanno ribadito la volontà di rinnovare nel minor tempo possibile il contratto, puntando alla valorizzazione delle professionalità presenti nel settore e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei farmacisti e di chi presta servizio nel settore delle farmacie pubbliche partecipate da enti locali.

 

Elemento chiave diventa l’adeguamento salariale che tiene conto della perdita del potere d’acquisto e degli scostamenti inflattivi, introducendo un meccanismo di salvaguardia retributiva in caso di ritardo o di mancato rinnovo.

 

Il prossimo incontro è previsto per il 20 maggio prossimo, nel corso del quale Assofarm darà riscontro alle richieste avanzate dalle OO.SS. e, nei prossimi incontri previsti per il 17 e il 24 giugno si entrerà nel merito dei singoli istituti. 

Dal 15 maggio invio precompilata 2025

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato il lancio della dichiarazione precompilata 2025. È stato aperto il canale per l’invio dei modelli 730 o Redditi (Agenzia delle entrate, comunicato 15 maggio 2025).

I modelli erano già disponibili in sola lettura a partire dal 30 aprile scorso. Dal 15 maggio 2025, i contribuenti possono accedere all’applicativo, integrare, modificare o accettare i modelli così come predisposti dal Fisco e procedere all’invio.

Nelle prime due settimane di disponibilità (dal 30 aprile al 14 maggio), sono stati registrati oltre 4,2 milioni di accessi all’applicativo. Questo dato rappresenta un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Moltissimi cittadini hanno utilizzato questa prima fase per consultare le informazioni precaricate e prepararsi per l’apertura dell’invio.

 

Per la stagione dichiarativa in corso, sono state trasmesse in totale circa 1 miliardo e 300 milioni di informazioni. La piattaforma per l’invio è gestita dal partner tecnologico Sogei.

Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi Persone fisiche.

Da quest’anno, la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730 è più ampia. Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono ora utilizzare il modello 730 semplificato anche per:

  • redditi soggetti a tassazione separata;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • redditi derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Queste tipologie di reddito in precedenza richiedevano obbligatoriamente il modello Redditi.

 

Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. 

Per chi ha meno dimestichezza, oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, è online sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

Anche quest’anno, è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Visite mediche di controllo: introdotte nuove funzionalità nel servizio dedicato

Le novità agevolano la richiesta e il monitoraggio da parte dei datori di lavoro pubblici e privati (INPS, messaggio 15 maggio 2025, n. 1505).

L’INPS ha comunicato alcune novità nel servizio dedicato alle visite mediche di controllo. In particolare, le nuove funzionalità ampliano le modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere verifiche per i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

In effetti, il servizio ”Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico“, disponibile sul Portale INPS, è stato arricchito con due nuove funzionalità:

– “Richieste da attestati di malattia“, che consente di inviare richieste di visite mediche di controllo direttamente selezionando gli attestati di malattia dei lavoratori;
– “Verifica richieste da attestati di malattia“, che permette di monitorare lo stato delle richieste inviate.

In sostanza, il nuovo processo di richiesta VMC consente ai datori di lavoro o ai loro delegati di:

– accedere alla funzionalità “Richieste da attestati di malattia”;
– selezionare il datore di lavoro e la posizione richiedente;
– trasmettere la dichiarazione di intenti;
– selezionare uno o più attestati di malattia per i quali richiedere la visita;
– confermare le informazioni sul datore di lavoro e sul diritto all’indennità di malattia;
– inserire i dati specifici della visita (data, fascia oraria, ecc.);
– visualizzare e confermare le richieste prima della trasmissione.

Per ogni attestato selezionato, il sistema mostra automaticamente le principali informazioni come Codice fiscale del lavoratore, nominativo, numero PUC dell’attestato, date di rilascio e fine prognosi. Durante la procedura, l’utente può:

– visualizzare il dettaglio di ogni singola richiesta;
– modificare i dati specifici della visita medica;
– eliminare singole richieste dall’elenco.

Infine, grazie alla funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia”, è possibile monitorare lo stato di tutte le richieste inviate, visualizzando i protocolli di acquisizione e verificando l’esito dell’elaborazione per ciascuna visita richiesta.

Metasalute: è attivo il piano Flexible Benefit

Il Piano Flexible Benefit sarà valido dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026

Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto anche per il 2025 la possibilità di destinare al Fondo Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit , per un importo non superiore a 200,00 euro, per l’attivazione di un piano sanitario aggiuntivo rispetto al piano annuale già attivo in azienda.

Il piano sanitario avrà validità dal 1°giugno 2025 al 31 maggio 2026 e prevede:

– un indennizzo in caso di gravi malattie quali: ictus, cancro, insufficienza renale, insufficienza epatica cronica terminale, trapianto d’organo come ricevente e coma;
– l’integrazione delle franchigie e degli scoperti previsti dai Piani Base, MS1, MS2, MS3, MS4 per le seguenti garanzie: Alta Specializzazione, Visite Specialistiche, Accertamenti Diagnostici.

Il termine per l’attivazione è il 31 maggio, con la possibilità di fruizione sia per il capo nucleo iscritto al Fondo che dai familiari iscritti in forma gratuita. 

Ebac Campania: dal 2 maggio attivi i bonus per la transizione ecologica

Il contributo richiesto potrà essere utilizzato per l’acquisto di Automobili anche usate della categoria EV, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici

L’ Ente Bilaterale Artigiano della Calabria ha stabilito l’erogazione a favore dei lavoratori dipendenti, un contributo a titolo di aiuto per:

a) l’acquisto di Automobili anche usate, della categoria EV (Electric Vehicle), con linea di Finanziamento dedicata: il contributo è in misura Una tantum pari ad 1.000,00 per gli interessi maturandi sul finanziamento di Auto nuove o usate, Full Electric (se gli interessi
sono inferiori il contributo viene riproporzionato);

b) installazione di impianti fotovoltaici: il contributo è in misura pari ad 1.000,00 per impianti di potenza minima di kwp 2,7 e il richiedente deve attestare di non aver goduto di altre agevolazioni a fondo perduto (sono fatte salve le detrazioni fiscali in dichiarazione);

c) installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici: il contributo è in misura Una tantum pari a 300,00 euro.

La domanda, da parte del lavoratore dipendente con regolarità contributiva di almeno 36 mesi, può essere presentata una sola volta per ogni singola categoria di spesa entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisto. 

Per richiedere il contributo la domanda va presentata a mezzo PEC dell’interessato o per il tramite di uno sportello territoriale di Cgil, Cisl, Uil. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, deve essere allegata idonea documentazione attestante la spesa con relativa quietanza.

La prestazione sarà liquidata direttamente al richiedente al netto delle ritenute Irpef e l’anno successivo sarà rilasciata apposita CU.

CCNL Metalmeccanici: necessaria una riapertura della trattativa

Lo stallo preoccupa imprese e lavoratori del settore

Dopo lo sciopero di 32 ore, a parere della Fim-Cisl, mancano ancora molti punti di incontro per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Difatti, a parere della stessa, il negoziato non è mai partito dopo la presentazione della piattaforma, prolungando una rottura che procede da oltre 6 mesi e portando le grandi e medie aziende a scrivere una lettera di sollecito a Federmeccanica. 

Tale piattaforma prevede un incremento salariale pari a 280,00 euro mensili, in considerazione sia della inflazione che di altri aspetti inerenti all’innovazione organizzativa e dei processi di trasformazione previsti dal Patto per la fabbrica. 

Invece, secondo Federmeccanica, gli aumenti dovrebbero essere erogati all’atto della consuntivazione dell’inflazione. Pertanto, non vengono definiti gli aumenti, e posticipati in base all’andamento dell’inflazione. 

A fronte di ciò, il 20 maggio sono state convocate unitariamente oltre 1500 delegati a Bologna per ribadire la propria posizione e per rilanciare le iniziative per il mese di giugno qualora la trattativa non dovesse riprendere.

L’attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti

Si procederà ad attribuirlo progressivamente a tutte le matricole che, al 1° aprile 2025, risultano già iscritte e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata” (INPS, messaggio 13 maggio 2025, n. 1471).

Dopo la recente circolare n. 71/2025 l’INPS torna sul tema dell’introduzione del nuovo codice ATECO 2025. Infatti, dal 1° aprile 2025, l’INPS ha iscritto i nuovi datori di lavoro utilizzando il codice relativo alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, come illustrato nella recente circolare n. 71/2025.

La registrazione del nuovo codice è avvenuta anche per chi ha indicato il precedente codice ATECO 2007, attraverso la conversione automatica del corrispondente codice ATECO 2025.

Ora l’INPS ha comunicato anche che procederà ad attribuire progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata”, alla data del 13 maggio 2025. Il messaggio in commento specifica le modifiche operative dell’operazione. Peraltro, l’attività in questione riguarda tutte le matricole che risultano attive negli archivi dell’Istituto.

Invece, per le matricole che si trovano nello stato “Sospesa”, il passaggio al nuovo codice ATECO 2025 avverrà al momento dell’eventuale riattivazione, secondo modalità particolari, anch’esse illustrate nel messaggio in argomento.

CCNL Autostrade: previsto un percorso di riqualificazione del personale

Previsto un piano di formazione mirato per il personale del comparto Esazione

Lo scorso 13 maggio è stato sottoscritto da Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl il verbale di accordo sul progetto di riconversione professionale del personale esattoriale, come stabilito anche dall’Accordo del 5 dicembre 2024.

Viene, pertanto,attivato un piano di formazione mirato per il personale esattoriale, nell’ottica di supportare il processo di crescita e sviluppo professionale verso altri settori operativi aziendali.

Sulla base di ciò sono pubblicatidue differenti bandi per coinvolgere il personale esattoriale in un percorso formativo dedicato al fine di acquisire nuove competenze professionali propedeutiche a ricoprire le seguenti mansioni:

– U.O. Impianti – posizioni di “Addetto Intervento Qualificato di Tratta” e “Addetto Centro Monitoraggio Impianti” (liv. “B1”);

– U.O. Esercizio – posizione di “Operatore dell’Esercizio” (liv. “C”).

Tassazione plusvalenze cripto-attività: regime amministrato, costo, trasferimenti, revoca

Arrivano i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività e su come applicare il regime del risparmio amministrato per i clienti di una società (Agenzia delle entrate, risposta 14 maggio 2025, n. 135).

L’istanza di interpello è presentata da una PMI innovativa, iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che offre una gamma di prodotti e servizi legati alle cripto-attività, tra cui exchange, staking e custodial wallet.
La Società, operando come operatore finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, intende offrire ai propri clienti la possibilità di optare per il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività. A tal fine, l’Istante pone diversi quesiti all’Agenzia delle entrate riguardanti il calcolo della plusvalenza in specifiche situazioni.

 

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia si basa sull’articolo 1, commi da 126 a 147, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle ”cripto attività”. In particolare, il comma 126 prevede una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera c-­sexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR modificata dall’articolo 1, comma 25, lettera  a), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio  2025).

 

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia di registro distribuito o analoga. La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è un evento fiscalmente rilevante. Questi redditi diversi sono imponibili per le persone fisiche (non nell’esercizio di impresa/arte/professione), enti non commerciali (se non derivanti da attività commerciale), società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti con reddito prodotto in Italia. L’imposta è applicata con l’aliquota del 26%, la stessa delle attività finanziarie.

 

La legge ha previsto la possibilità per gli operatori non finanziari di applicare l‘imposta sostitutiva se il contribuente opta per il regime del risparmio amministrato o gestito.

 

Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997):

  • l’operatore applica l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o provento percepito;
  • se l’operatore non dispone dei dati necessari per l’applicazione dell’imposta, deve richiederli al contribuente prima di effettuare le operazioni;
  • il contribuente deve fornire i dati e la documentazione (anche in copia);
  • per le cripto-attività, la dichiarazione sostitutiva del contribuente non è ammessa in mancanza di dati;
  • gli operatori devono sospendere l’esecuzione delle operazioni finché non ottengono i dati necessari;
  • in caso di comunicazione inesatta da parte del contribuente, il recupero dell’imposta non applicata è a carico esclusivo del contribuente, con applicazione di una sanzione;
  • per il calcolo delle plusvalenze su categorie omogenee di cripto-attività si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato. Questo valore medio deve essere aggiornato in presenza di acquisti successivi;
  • minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere dedotti da plusvalenze o proventi realizzati in operazioni successive nell’ambito dello stesso rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto;
  • in caso di revoca dell’opzione o chiusura del rapporto, le minusvalenze residue possono essere portate in deduzione (sempre non oltre il quarto periodo d’imposta successivo) da plusvalenze realizzate in un altro rapporto amministrato intestato agli stessi soggetti, oppure indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente;
  • si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento di cripto-attività a rapporti di custodia/amministrazione intestati a soggetti diversi da quelli del rapporto di provenienza, o a un rapporto di gestione. Sono escluse le successioni o donazioni;
  • in caso di prelievo di cripto-attività o loro trasferimento a rapporti di custodia/amministrazione intestati agli stessi soggetti del rapporto di provenienza, e comunque in caso di revoca dell’opzione, per il calcolo della plusvalenza/minusvalenza si assume il costo o valore determinato secondo il costo medio ponderato, sulla base di una certificazione rilasciata dall’operatore.

Pertanto, nel caso di specie, la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all’atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente. In caso di revoca dell’opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, l’Istante dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle cripto­attività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d’imposta in cui le stesse si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto­attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per l’amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze potranno essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

 

L’Agenzia ribadisce che i redditi diversi da cripto-attività non possono essere compensati con i redditi diversi di natura finanziaria.

Nel caso in cui i clienti depositino cripto­valuta, sui wallet detenuti presso l’Istante, proveniente da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) 
intestatati ai clienti stessi, qualora gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto­attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione.

È esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva in mancanza di tali dati.
Pertanto, se il contribuente non è in grado di fornire documentazione che attesti il costo o valore d’acquisto, l’intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.